Raccolta usi e consuetudini
Usi e consuetudini
L’uso o consuetudine consiste nella ripetizione di un comportamento generale, uniforme e costante, osservato per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ottemperare ad una norma giuridica obbligatoria.
Nell’ordinamento giuridico italiano gli usi sono fonte terziaria del diritto (artt. 8-9 disposizioni preliminari al codice civile).
Ciò significa che non possono mai essere contrari a norme di rango superiore (leggi e regolamenti), e che acquistano efficacia se richiamati dalle norme (usi secundum legem) oppure se riguardano materie non regolate da legge o regolamento (usi praeter legem).
Per queste ragioni, l’accertamento e la raccolta scritta degli usi riveste notevole importanza nell’ambito delle contrattazioni e nella definizione delle controversie.
Nel codice civile in particolare, gli usi sono richiamati in quanto strumenti di integrazione e di interpretazione dei contratti (artt. 1340, 1368 e 1374 c.c.).
Gli usi pubblicati nelle raccolte delle Camere di commercio sono utilizzabili come fonte di diritto e si presumono esistenti fino a prova contraria (art. 9 disposizioni preliminari al codice civile).
In assenza di tale raccolta, la prova dell’uso deve essere data da chi vi abbia interesse, cioè da chi ne richiede l’applicazione.
Per la Provincia di Rimini si faccia riferimento alle pubblicazioni cartacee consultabili presso la biblioteca camerale, predisposte prima del 1995 per la Provincia di Forlì che la comprendeva e riferite agli anni 1935, 1956, 1961, 1970 e 1990-95
Per la sola Provincia di Forlì-Cesena sono disponibili gli aggiornamenti al 2005 e al 2010 (scaricabili anche on line)