Finanziamento

Fondo per lo sviluppo

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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Comune di Forlì hanno costituito un Fondo per interventi in controgaranzia denominato “Fondo per lo Sviluppo”, per favorire l’accesso al credito ad un numero più ampio possibile di imprese, in un contesto in cui gli istituti di credito richiedono in maniera persistente l’assistenza di garanzie sui finanziamenti e il sistema dei confidi è fortemente impegnato con i propri patrimoni nel garantire la solvibilità delle imprese.
Il Fondo vede la compartecipazione finanziaria della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il Comune di Forlì e l’Ente camerale per un totale di euro 1.300.000,00, ma resta aperto ad eventuali successive entrate di Enti o Istituzioni pubbliche e private del territorio o di ulteriori rifinanziamenti da parte dei soggetti promotori.

Oggetto e beneficiari

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Comune di Forlì hanno costituito un Fondo di controgaranzia denominato “Fondo per lo Sviluppo” e definito le relative modalità di attuazione e gestione.
La Camera si costituisce soggetto gestore del Fondo di controgaranzia fino alla concorrenza della consistenza dello stesso e a parziale riassicurazione del rischio assunto in primo grado dai Confidi.
Il Fondo è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese attraverso operazioni in controgaranzia in favore dei Confidi che garantiscono in primo grado finanziamenti attivati dalle imprese del comprensorio forlivese.
Possono accedere al Fondo per lo Sviluppo i Confidi ammessi all’utilizzo delle risorse della Camera ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento Quadro per l’accesso al credito alle imprese della provincia di Forlì-Cesena attraverso i Confidi”, con riferimento ad operazioni di finanziamento garantite attivate dalle imprese aventi sede operativa o legale nel Comprensorio di Forlì e nei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto del Comprensorio Cesenate.

Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di controgaranzia relative a finanziamenti accesi da imprese che abbiano i requisiti indicati nella Convenzione operativa e nel Regolamento:

Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di controgaranzia relative a:

  • finanziamenti:
    - chirografari e/o leasing mobiliari di durata da 12 a 60 mesi, di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
    - per gestione del circolante, comunque denominati, fino a 18 mesi, di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
  • crediti di firma o fidejussioni fino a 60 mesi di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00.

Funzionamento e gestione operativa

Nell’utilizzo delle risorse, la Camera assicurerà il rispetto del vincolo di destinazione territoriale del Comune di Forlì, che prevede l’assegnazione della somma conferita alle imprese aventi sede legale e operativa nella propria circoscrizione territoriale.
Le risorse conferite dalla Fondazione e dalla Camera saranno invece utilizzabili per le imprese aventi sede legale o operativa nell’ambito territoriale costituito dai Comuni del comprensorio forlivese oltre a quelli di Bagno di Romagna e Verghereto.
La gestione operativa di valutazione e istruttoria delle pratiche a cui concedere la riassicurazione resta totalmente ed esclusivamente a carico della Camera.
Al fine di massimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, il Fondo ha carattere di rotatività, per permettere il riutilizzo su nuovi finanziamenti delle risorse rientrate in circolo da finanziamenti andati a buon fine e conclusi entro la scadenza.

Durata e scadenza

Il Fondo ha una durata di 5 anni, con ulteriore prosecuzione per le sole operazioni avviate nel periodo e fino alla scadenza dell’intervento garantito.
In caso di esaurimento del Fondo prima della scadenza quinquennale, non è prevista alcuna integrazione da parte dei partner delle risorse messe complessivamente a disposizione del Fondo, salvo diversa e autonoma disponibilità delle parti conferenti.
Qualora alla scadenza le parti decidano per il recupero delle somme residuate, in proporzione alla partecipazione di ciascuno e alla durata degli impegni assunti, entro 60 giorni dalla scadenza la Camera procederà al versamento della quota parte a ciascun partner.