OCRI - Organismo di composizione della crisi d'impresa
Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha riformato la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. La novità più rilevante è rappresentata dai meccanismi di allerta e di composizione assistita della crisi.
L'OCRI, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 14/2019, è costituito in ciascuna Camera di Commercio, con il compito di ricevere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati.
L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, è stata rinviata al 15 maggio 2022
I compiti dell'OCRI
L’Organismo di composizione della crisi d’impresa, OCRI ha il compito di:
- ricevere le segnalazioni di allerta, cioè segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), (art. 14 e 15);
- gestire la composizione assistita della crisi delle imprese “non piccole”, tipicamente le società di capitali che con la precedente normativa erano considerate fallibili. Le imprese “piccole”, ossia quelle “non fallibili”, secondo quando disposto dalla precedente normativa, potranno invece rivolgersi all’OCC – Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia») (art. 16).
L’OCRI garantisce, inoltre, la verifica dei presupposti necessari per l’attivazione della procedura, il rispetto dei tempi, la gestione del collegio di esperti, l’invio delle informazioni ai soggetti segnalanti, l’assistenza al debitore e il rapporto con il Tribunale
La competenza territoriale
La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa.