La mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali
Il servizio di mediazione civile e commerciale è uno degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria che la Camera di commercio della Romagna mette a disposizione di imprese e privati cittadini. La mediazione può offrire molti vantaggi, come una rapida e semplificata risoluzione della controversia e costi certi e contenuti. Tempi e costi sono infatti fissati dalla legge.
Dalla costituzione della Camera di commercio della Romagna, il 19/12/2016, l’Organismo di mediazione (iscritto al n. 62 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ha gestito nelle sue sedi di Forlì, Cesena e Rimini circa 934 procedimenti di mediazione di cui 80 chiusi con una conciliazione tra le parti, ovvero con esito positivo confluito in un accordo.
Le mediazioni gestite nelle sedi di Forlì e di Cesena sono state 680, quelle svolte nella sede di Rimini, 254.
“Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto” queste le parole attribuite a Abraham Lincoln, attraverso le quali si riesce forse a cogliere la ratio che ha spinto il legislatore a introdurre la “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie insorte fra privati o fra privati e imprese o fra imprese con finalità deflattiva del contenzioso giudiziale.
Cos’è esattamente la mediazione civile e commerciale?
L’istituto giuridico della mediazione civile e commerciale è stato introdotto per la prima volta con decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie civili e commerciali in maniera semplice ed efficace.
La norma stabilisce che la mediazione è “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Il terzo, quindi, accompagna i soggetti in lite nella ricerca di un accordo amichevole per la soluzione di una controversia.
Di fatto, la mediazione è uno strumento, unico nel suo genere, che consente un’analisi flessibile delle problematiche che riguardano le parti contendenti, al fine del componimento della lite.
La mediazione ha molti vantaggi, primo fra tutti, la certezza dei tempi, che sono stabiliti dalla legge e che non possono superare in nessun caso i sei mesi (tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti).
Anche i costi della mediazione sono determinati in base a parametri stabiliti dalla legge e sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
Le mediazioni si distinguono in mediazione obbligatoria, facoltativa e delegata dal Giudice.
La mediazione obbligatoria è prevista per le controversie su diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.
La recente riforma della giustizia civile, le cui misure saranno operative dal 30 giugno 2023, ha previsto, inoltre, l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura.
La mediazione delegata è disposta dal giudice che, in qualunque momento, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa e anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può disporre l’esperimento della mediazione che in tale caso diverrà condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
I procedimenti di mediazione della Camera di commercio della Romagna
Per maggiori informazioni:
avv. Adriano Rizzello, servizio legale Camera di commercio della Romagna
email: mediazione@romagna.camcom.it
[Comunicato stampa n. 132 del 22 dicembre 2022]