Finanziamento

Contributi per favorire l'accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

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Disciplinare per favorire l’accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini tramite Organismi di garanzia collettiva fidi approvato con Delibera di Giunta Camerale n. 86 del 16/10/18 - Modificato con Delibere di Giunta Camerale n. 57 del 08/07/19 e n. 21 del 10/03/20

Emergenza COVID-19 - modifiche al disciplinare e approvazione ulteriore stanziamento anno 2020

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, per dare una risposta rapida e concreta ai gravi danni che l’emergenza sanitaria in corso per la diffusione nel nostro Paese del COVID-19 sta causando all’economia, è intervenuta sul “Disciplinare per favorire l’accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini tramite Organismi di garanzia collettiva fidi”, al fine di incrementare l’entità e la dimensione del proprio supporto alle imprese che si trovano a fronteggiare problemi finanziari e di liquidità.

La Giunta camerale, con deliberazione n. 21 del 10/03/2020, ha approvato alcune modifiche

  • aumento della percentuale di contributo, unificata per tutte le tipologie di finanziamento e senza distinzione di durata, al 5% dell’ammontare del finanziamento coperto da garanzia, fino ad un massimo di euro 7.000,00.
    La modifica ha valore retroattivo a partire dal 1° gennaio
    , pertanto verrà applicata anche a contributi già concessi.
  • il plafond pari a 500.000,00 euro già assegnato per l'anno 2020, è stato integrato di ulteriori 200.000,00 euro: pertanto per il credito garantito il tramite ì confidi la somma disponibile per il corrente anno viene innalzata a complessivi 700.000,00 euro.

Oggetto dell'intervento

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini stanzia annualmente un fondo sul bilancio di competenza per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del proprio territorio, in collaborazione con gli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti, attraverso i seguenti interventi:

  • contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia dei Confidi;
  • contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai Confidi.

Adesione e ripartizione del fondo

Possono accedere al contributo gli Organismi che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative, siano essi - ai sensi della normativa vigente - “vigilati” o “non vigilati”, in possesso requisiti previsti dal disciplinare.
I Confidi interessati presentano apposita istanza di partecipazione agli interventi alla Camera di Commercio della Romagna mediante posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 settembre di ogni anno.

Ciascun Confidi potrà destinare il plafond assegnato sia a contributi diretti alle imprese per l’abbattimento della garanzia sia in apporto al proprio fondo rischi.

L’elenco dei Confidi ammessi viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, anche al fine della partecipazione all’intervento di concessione di contributi diretti alle imprese.

Contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia

I contributi erogati ai Confidi ad incremento del “Fondo di Garanzia Rischi Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini" dovranno essere utilizzati esclusivamente per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e dovranno essere iscritti nel Bilancio degli stessi ovvero evidenziati analiticamente nella nota integrativa.

Contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai suddetti Confidi

I contributi a fondo perduto diretti alle microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite dall’Allegato I al Disciplinare n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei confidi di cui sopra e in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare consistono nel:

  • 5% dell’ammontare del finanziamento coperto da garanzia1, fino ad un massimo di 7.000,00 euro

1Per “finanziamento coperto da garanzia” si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del confidi, ovvero la somma che il confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza.

Le domande di contributo dovranno pervenire dalle imprese tramite i confidi entro 6 mesi dalla erogazione del finanziamento

Per approfondire

Si invita a una attenta lettura del disciplinare e della relativa modulistica pubblicati nelle sezioni denominate rispettivamente "normative" e "guide e modulistica"