SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AVVENUTE NEL CONTESTO LAVORATIVO (c.d. Whistleblowing)
WHISTLEBLOWING
Nella presente pagina sono pubblicate la documentazione e le informazioni utili in merito alla disciplina del Whistleblowing e alle modalità con cui può essere effettuata la segnalazione di un illecito alla Camera di commercio.
La disciplina del Whistleblowing è prevista dal Decreto Legislativo n. 24/2023.
Finalità della normativa è la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.
SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali.
Possono presentare la segnalazione di illeciti alla Camera di commercio i seguenti soggetti (whistleblower o segnalanti), che siano venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni nell’ambito del contesto lavorativo:
• i dipendenti della Camera di commercio;
• i dipendenti degli enti di diritto privato controllati;
• i lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di commercio;
• i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Camera di commercio;
• i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Camera di commercio;
• le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Camera di commercio (sono compresi i componenti degli Organi camerali e l’OIV).
COSA È POSSIBILE SEGNALARE
Non è possibile fare un elenco tassativo degli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione.
Bisogna fare riferimento agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.
In sostanza sono oggetto di segnalazione le violazioni di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.
Pertanto non sono segnalazioni di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le violazioni di normative nazionali riguardano comportamenti, atti od omissioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Le violazioni della normativa europea sono quelle indicate nell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 24 del 10.03.2023.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare violazioni commesse nell’ambito dell’Ente e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere; non sono sufficienti le semplici supposizioni, le c.d. “voci di corridoio” o le notizie di pubblico dominio.
MODALITA’ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
La segnalazione può essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):
- tramite la specifica piattaforma informatica crittografata al link
https://romagnacamcom.segnalazioni.net/
dove è possibile reperire informazioni e istruzioni dettagliate per l’utilizzo
oppure
- mediante richiesta di incontro al RPCT.
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
I soggetti obbligati all’applicazione della normativa in materia di Whistleblowing devono attivare propri canali di segnalazione interna.
La Camera di commercio ha adottato un atto organizzativo per l’attivazione del proprio canale interno di segnalazione e per la disciplina della procedura di gestione delle segnalazioni.
INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
Nell'informativa privacy vengono fornite tutte le informazioni obbligatorie in materia di trattamento dei dati personali derivante dalla gestione delle segnalzioni.